|
|
|
|
|
| |
Circolare INPS n.35 del 9/03/2010
Chiarimento dell'Inps in merito all'erogazione dell'assegno di maternità da parte dei Comuni alle cittadine extracomunitarie.
Le cittadine extracomunitarie possono presentare la domanda per l'erogazione del contributo per la maternità da parte del Comune entro 6 mesi dalla nascita del figlio e solo se dispongono di uno dei seguenti titoli di soggiorno: carta di soggiorno, permesso di soggirono CE per soggiornanti di lungo periodo, carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'UE o di cittadino italiano.
Questa circolare estende il diritto a poter presentare la domanda (sempre entro i 6 mesi dalla nascita del bambino) anche alle cittadine extracomunitare in attesa del rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) allegando la ricevuta comprovante l'avvenuta richiesta del titolo di soggiorno. Questa domanda viene tenuta in sospeso da parte del Comune, che procederà all'erogazione del contributo dopo aver preso visione del titolo in formato elettronico o cartaceo da parte dell'interessata, eventualmente anche oltre il termine dei 6 mesi.
Erika Cortecchia
|
| |
|
|
|
|
|